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Sez. 2, Sentenza n. 30443 del 18/06/2003 Cc. (dep. 21/07/2003) Rv. 226571 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Presentazione di denuncia contro il magistrato - Non è sufficiente per ricusarlo - Ragione.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226571-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE

La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. a), in relazione all'art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., poiché il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)