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Sez. 6, Sentenza n. 2830 del 06/07/1995 Cc. (dep. 24/08/1995) Rv. 202324 - 01

Giudice - Ricusazione - Casi | Inimicizia grave - Iniziative della parte dirette a sottrarsi al giudice naturale - Rilevanza - Esclusione - Ragione - Fattispecie: esposti e denunce presentati dalla parte necessariamente al procedimento.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202324-01

Giudice - Ricusazione - Casi

In tema di ricusazione non può confondersi l'inimicizia fra magistrato e parte con le iniziative di quest'ultima, tesa a sottrarsi al proprio giudice naturale; l'inimicizia infatti deve trovare fondamento in rapporti personali svolti in precedenza e fuori del processo. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che ricorresse ipotesi di ricusazione in fattispecie nella quale il ricorrente si era limitato ad enumerare esposti e denuncie da lui stesso presentati successivamente al procedimento che lo coinvolgeva e riguardanti l'attività funzionale del magistrato, atti rispetto ai quali non si era dimostrato che fossero seguite manifestazioni di ostilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 1 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)