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Sez. 2, Sentenza n. 11298 del 16/05/2007 (Rv. 597565 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Regime delle preclusioni introdotto dalla legge n. 353 del 1990 - Domanda nuova o ampliamento della "causa petendi" - Ammissibilità - Esclusione - Rilievo d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597565-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. introdotto dalla legge n. 353 del 1990 ed applicabile anche al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - pertanto ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano l'ampliamento successivo del "thema decidendi". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso ogni rilevanza della mancanza del requisito soggettivo di imprenditore industriale o commerciale in capo al soggetto sanzionato per scarichi abusivi, in quanto dedotta solo con una memoria prodotta nel corso del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)