Sez. 2, Sentenza n. 22060 del 16/10/2009 (Rv. 610626 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Termini per la precisazione delle domande e la richiesta di mezzi istruttori - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è un procedimento caratterizzato da speciale concentrazione, la quale è incompatibile con la fissazione dei termini per la precisazione delle domande ed eccezioni e la richiesta di prova, di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)