Sez. 3, Ordinanza n. 20738 del 25/07/2024 (Rv. 671961-01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO | Verso gli altri obbligati cartolari - Presupposti - Levata del protesto - Azione nei confronti dell'emittente del titolo - Necessità del protesto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie riguardante azione esperita con procedimento monitorio fondato sui titoli di credito.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO
In caso di omesso pagamento di assegno bancario e in mancanza della levata del protesto nei confronti del traente, il portatore non può esercitare l'azione di regresso contro gli obbligati cambiari, ma mantiene i suoi diritti contro l'emittente del titolo, che non dispone di azione di regresso e, dunque, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al tempestivo protesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente escluso i presupposti per l'esercizio dell'azione causale di regresso - esercitata, con ricorso monitorio, da parte del portatore degli assegni nei confronti dei giranti e del traente -, senza considerare che quattro dei dieci titoli azionati erano stati protestati e che l'emittente doveva ritenersi obbligato per l'intero importo indicato da tutti i titoli, a prescindere dal protesto).
Regio Decr. 12/12/1933 num. 1736 art. 45, Regio Decr. 12/12/1933 num. 1736 art. 46, Regio Decr. 12/12/1933 num. 1736 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)