Sez. 1, Sentenza n. 8552 del 20/10/1994 (Rv. 488161 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Proposizione contro il prenditore del titolo di credito - Levata del protesto - Necessità - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
La levata del protesto è necessaria, per l'esercizio dell'azione causale, solo quando occorra conservare al debitore le azioni di regresso, con la conseguenza che l'indicata formalità può essere esclusa qualora l'azione causale sia proposta contro il prenditore del titolo di credito (nella specie. assegno bancario), il quale non ha alcuna azione di regresso, potendo solo esercitare l'azione diretta nei confronti dell'obbligato principale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)