Sez. 5, Sentenza n. 4040 del 27/02/2004 (Rv. 570651 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Processo tributario - Impugnazione - Luogo di notificazione - Elezione di domicilio "ex" art. 330 cod. proc. civ. (applicabile al processo tributario) - Richiesta di notifica della sentenza dal nuovo difensore - Automatica elezione di domicilio presso di esso - Esclusione - Timbro indicante il domicilio del nuovo difensore sul frontespizio della sentenza - Irrilevanza - Chiara riconducibilità ad un'espressione di volontà della parte richiedente la notifica - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Persistente efficacia del domicilio eletto nei precedenti gradi del giudizio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
Ai sensi dell'art. 330, primo comma, prima ipotesi, cod. proc. civ. - applicabile al processo tributario in virtù del rinvio contenuto nell'art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - la provenienza della richiesta di notifica della sentenza dal nuovo difensore del contribuente non comporta automatica elezione di domicilio presso di lui, ancorché il timbro apposto sul frontespizio della sentenza indichi il suo domicilio, essendo a tal fine necessario che l'ufficiale giudizio quanto meno attesti di aver ricevuto la richiesta della parte, la quale abbia dichiarato o eletto il domicilio. Ne deriva che, in mancanza, non essendovi alcuna possibilità di desumere l'elezione medesima dal detto timbro, risulta valida la notifica presso il precedente domicilio (ritualmente) eletto, a mente dell'art. 17, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ai cui sensi l'elezione del domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)