Sez. 1, Sentenza n. 6116 del 26/11/1984 (Rv. 437760 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - MODALITÀ DI ELEZIONE DEL DOMICILIO - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - MODALITÀ DI ELEZIONE DEL DOMICILIO - SUFFICIENZA.*
L'art. 330 cod. proc. civ., essendo preordinato soltanto alla ricezione della notificazione dell'eventuale atto di impugnazione, costituisce una disposizione speciale rispetto a quella dell'art. 47 cod. civ. - esso, pertanto non richiede, ai fini della sua applicazione, l'osservanza delle formalità proprie dell'elezione di domicilio, ma è sufficiente che l'ufficiale giudiziario dichiari di avere ricevuto la richiesta della parte e che questa abbia dichiarato o abbia eletto domicilio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)