Sez. L, Sentenza n. 924 del 13/02/1982 (Rv. 418787 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO DOVUTO AL GIORNALISTA TENUTO AD UN IMPEGNO QUOTIDIANO - ESTENSIONE EX ART. 2 DEL C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI CON PRESTAZIONI NON QUOTIDIANE - ALTERAZIONE DELLA NOZIONE DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO DOVUTO AL GIORNALISTA TENUTO AD UN IMPEGNO QUOTIDIANO - ESTENSIONE EX ART. 2 DEL C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI CON PRESTAZIONI NON QUOTIDIANE - ALTERAZIONE DELLA NOZIONE DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'art. 2 del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, nella parte in cui estende ai giornalisti professionisti che non prestino la loro opera quotidianamente il trattamento dovuto a coloro i quali siano invece tenuti all'impegno quotidiano, mentre risponde alle peculiari caratteristiche che può assumere il lavoro giornalistico, non altera in guisa tale la nozione di subordinazione, desumibile dall'art. 2094 cod. civ., da dissolvere il dato essenziale dell'inserzione sistematica del lavoratore nell'impresa, in quanto l'estensione suddetta è condizionata espressamente dalla continuità delle prestazioni, dal vincolo di dipendenza e dalla responsabilità di un servizio e cioè da circostanze idonee ad assicurare soddisfazione all'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore d'informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 2, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)