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Sez. L, Sentenza n. 5398 del 19/06/1987 (Rv. 453986 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO DEI GIORNALISTI TENUTI AD UN IMPEGNO QUOTIDIANO - ESTENSIONE AI PROFESSIONISTI NON IMPEGNATI QUOTIDIANAMENTE EX ART. 2 C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN GIORNALISTA GIÀ COLLABORATORE QUOTIDIANO E SUCCESSIVAMENTE IMPEGNATOSI A CURARSI SISTEMATICAMENTE UNA RUBRICA E AD ASSICURARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ PER IL DISIMPEGNO DI ALTRI INCARICHI.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453986-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO DEI GIORNALISTI TENUTI AD UN IMPEGNO QUOTIDIANO - ESTENSIONE AI PROFESSIONISTI NON IMPEGNATI QUOTIDIANAMENTE EX ART. 2 C.C.N.L. 10 GENNAIO 1959 - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN GIORNALISTA GIÀ COLLABORATORE QUOTIDIANO E SUCCESSIVAMENTE IMPEGNATOSI A CURARSI SISTEMATICAMENTE UNA RUBRICA E AD ASSICURARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ PER IL DISIMPEGNO DI ALTRI INCARICHI.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, nella parte in cui estende ai giornalisti professionisti, che non prestino la loro opera quotidianamente, il trattamento dovuto a coloro i quali siano invece tenuti all'impegno quotidiano; si richiede per la prestazione del giornalista fisso non quotidiano una continuità materiale della coordinata collaborazione con la azienda, il cui connotato di subordinazione, che deve comunque sussistere, va accertato sulla base della fattispecie legale prevista dall'art. 2094 cod. civ. integrata dai dati desunti dalle previsioni della contrattazione collettiva di categoria. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'applicabilità della menzionata norma collettiva nei confronti di un giornalista, già collaboratore quotidiano di un settimanale sportivo, che, per un periodo intermedio, era passato a lavorare per altra testata, continuando per altro a curare sistematicamente, per conto della prima, una specifica rubrica e ad assicurare la propria disponibilità all'azienda per il disimpegno di altri incarichi). (V 552/87, mass n 450288; (Conf 924/82, mass n 418787; (Conf 925/82, mass n 418789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 16/01/1959 num. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)