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Sez. L, Sentenza n. 552 del 21/01/1987 (Rv. 450288 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - COLLABORATORE FISSO - REDATTORE - REQUISITI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450288-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - COLLABORATORE FISSO - REDATTORE - REQUISITI RISPETTIVI.*

In tema di lavoro giornalistico, lo svolgimento, con vincolo di dipendenza ma senza quotidianità della prestazione, di un servizio esterno, consistente nella sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, può dar titolo, ai sensi dello art. 2 del C.C.n.L. 10 gennaio 1959 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153), al riconoscimento della qualifica di "collaboratore fisso" subordinato, ma non costituisce - nonostante la continuità e l'intensità di detto impegno - elemento decisivo ai fini dell'attribuzione della qualifica di redattore, la quale, ai sensi dell'art. 1 dello stesso contratto, spetta al giornalista ("quotidiano"), la cui prestazione - connotata da continuità quotidiana e da piena subordinazione - si svolge normalmente nella azienda ed implica anche l'osservanza di un orario di lavoro, nei limiti compatibili con la natura dell'attività giornalistica. (V 925/82, mass n 418789; (V 924/82, mass n 418787; (V 3997/81, mass n 414654).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 1, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)