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Sez. 1, Sentenza n. 11793 del 07/06/2005 (Rv. 581172 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Giudicato relativo alla spettanza dell'assegno divorzile - Portata - Conseguenze - Sopravvenienza di fatti nuovi, giustificativi di una modifica dell'assegno - Sede per dedurre tale sopravvenienza - Giudizio di revisione, "ex" art. 9 legge n. 898 del 1970 - Necessità - Giudizio di opposizione a precetto - Inidoneità - Fattispecie relativa a sopravvenienza di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio fatta valere nel giudizio di opposizione a precetto.
Stato
decisa il 2005-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581172-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l'"ex" coniuge tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può - in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di divorzio da corrispondere all'"ex" coniuge - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente "ex" art. 9 della legge n. 898 del 1970.(Nella specie l'obbligato, proponendo opposizione a precetto, aveva contestato il diritto dell'ex coniuge a procedere ad esecuzione forzata sostenendo che il diritto alla corresponsione periodica dell'assegno, al cui pagamento egli era stato condannato con la sentenza di divorzio, era venuto meno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato efficace in Italia la pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)