Sez. 1, Sentenza n. 4202 del 23/03/2001 (Rv. 545091 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario - Giudicato relativo alla spettanza dell'assegno divorzile - Portata - Conseguenze - Sopravvenienza di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Incidenza - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)