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Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 29/05/2006 (Rv. 589574 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Disciplina di cui all'art. 136 t.u.n 380 del 2001 - Distanza minima di cui al d.m. 2 aprile 1969 n.1444 - Abrogazione - Esclusione - Inderogabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589574-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

Poichè l'art. 136 t.u.6 giugno 2001 n. 380, nell' abrogare(con effetto "ex nunc") l'art. 17 primo comma lett. c) delle legge n. 765 del 1967, ha lasciato in vigore i commi 6, 8, 9, dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, gli strumenti urbanistici locali devono osservare la prescrizione di cui all'art.9 del d.m. n.1444/1968, che prevede la distanza minima inderogabile di mt.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; pertanto, nel caso di norme contrastanti, il giudice è tenuto ad applicare la disposizione di cui al citato art. 9, in quanto automaticamente inserita nello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 136, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)