Sez. 2, Sentenza n. 24984 del 25/11/2011 (Rv. 620145 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Disciplina di cui all'art. 136 d.P.R. n. 380 del 2001 - Abrogazione dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 - Effetto "ex nunc" - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie in tema di costruzione realizzata nel 1985.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE
In tema di distanze fra costruzioni, l'art. 136 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha disposto l'abrogazione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, soltanto "dalla data di entrata in vigore del presente testo unico", cioè esclusivamente per l'avvenire, facendo pertanto salva la sua applicazione e vigenza per il periodo anteriore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione delle distanze con riferimento a costruzione eseguita nel 1985, esclusa, "ratione temporis", la vigenza del piano regolatore comunale e considerata l'abrogazione dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 in forza del d.P.R. n. 380 del 2001, aveva concluso per l'applicabilità della disposizione residuale di cui all'art. 873 cod. civ., così erroneamente estendendo i limiti temporali posti dalla stessa norma abrogatrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 136, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)