Sez. 2 - , Ordinanza n. 12119 del 17/05/2018 (Rv. 648507 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art. 17 l. n. 765 del 1967 - Periodo di vigenza - Ambito di applicazione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
In tema di distanze legali tra costruzioni, la normativa introdotta dall'art. 17 della l. n. 765 del 1967 ha trovato applicazione - fino all'abrogazione disposta dall'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 – nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, ovvero in quelli il cui strumento urbanistico era stato approvato prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 1444 del 1968, o ancora in quelli ove lo strumento urbanistico, benché approvato dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 1444 del 1968, non conteneva l'individuazione delle zone territoriali omogenee (ciò che rappresenta il presupposto indefettibile dell'inserzione automatica delle prescrizioni sulle distanze previste dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968).
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)