Sez. 6 - , Sentenza n. 49861 del 02/10/2018 Cc. (dep. 31/10/2018) Rv. 274311 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura genetica annullata o revocata - Appello del prevenuto - Sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazione "de libertate", è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal prevenuto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)