Sez. 6, Sentenza n. 8928 del 28/01/2025 Cc. (dep. 04/03/2025) Rv. 287699-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare - Ricorso per cassazione dell'estradando - Sopravvenuta revoca dell'ordinanza genetica - Interesse al ricorso - Persistenza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, l'interesse al ricorso per cassazione, proposto dall'estradando avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare, non viene meno qualora, nelle more, l'ordinanza genetica sia stata revocata, sempre che il
ricorrente abbia personalmente manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)