Sez. 4, Sentenza n. 13335 del 26/02/2003 Ud. (dep. 24/03/2003) Rv. 226434 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - ORDINANZA | Natura - Requisiti - Decreto penale di condanna - Contenuto - Dispositivo - Necessità - Sussistenza - Ragione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - ORDINANZA
Il decreto penale di condanna il cui dispositivo non indichi la specie e la durata della pena detentiva sostituita da quella pecuniaria è affetto da nullità per incompletezza nei suoi elementi essenziali alla luce dell'art. 546, comma 3, cod.proc.pen., attesa l'identità di ratio tra sentenza e decreto penale, avente anch'esso contenuto decisorio del merito del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)