Sez. 3, Sentenza n. 40935 del 30/09/2005 Ud. (dep. 11/11/2005) Rv. 232899 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE | Decreto di citazione - Enunciazione del fatto - Riferimento all'imputazione contenuta nel decreto opposto - Omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa - Nullità relativa della contestazione - Deducibilità nel termine di cui all'art. 491 comma primo cod.proc.pen.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE
Nel giudizio di opposizione al decreto penale di condanna, nel caso manchi una enunciazione chiara e precisa del fatto, che è quella risultante dall'imputazione contenuta nel decreto penale, si verifica un'ipotesi di nullità relativa che attiene non al decreto penale, ormai revocato, ma alla contestazione, e che deve essere dedotta nel termine di cui all' art. 491, comma primo, cod. proc. pen., subito dopo il compimento delle formalità relative alla costituzione delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)