diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15960 del 29/07/2005 (Rv. 583400 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Funzione del patto di prova - Sperimentazione della reciproca convenienza - Precedente sperimentazione desumibile da altri rapporti intercorsi tra le parti - Ammissibilità del patto di prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583400-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

La causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. È, peraltro, ammissibile il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti, purché risponda alle suddette finalità, potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non solo alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute. (Nella fattispecie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dalla datrice di lavoro, confermando la decisione del giudice di merito che, sulla scorta dei richiamati principi, aveva evidenziato l'identità delle mansioni svolte dalla lavoratrice nell'ambito dei due rapporti di lavoro - autonomo il primo e subordinato il secondo - succedutisi nel tempo, concludendo per la mancanza di causa del patto di prova, non essendo ravvisabile la necessità di verificare le qualità professionali e la personalità complessiva della lavoratrice stessa, in quanto già accertate dal datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)