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Sez. L, Sentenza n. 2815 del 08/05/1984 (Rv. 434846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DURATA - SOSPENSIONE PER MALATTIA CONTRATTA DOPO L'INIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - DURATA - SOSPENSIONE PER MALATTIA CONTRATTA DOPO L'INIZIO - ESCLUSIONE.*

Il diritto del lavoratore ad un periodo annuale retribuito di ferie non è influenzato dalla malattia sopravvenuta al lavoratore durante il godimento delle ferie stesse, mancando un'espressa disposizione legislativa che ponga tale rischio a carico del datore di lavoro; pertanto - anche alla stregua delle convenzioni internazionali n. 52 del 24 giugno 1936 e n. 132 del 24 giugno 1970, rese esecutive in Italia, rispettivamente, con legge 2 agosto 1952 n. 1305 e con legge 10 aprile 1981 n. 157 - la durata del congedo annuale non è sospesa dalla malattia contratta dal dipendente dopo l'inizio delle ferie. (Conf 6078/83, mass n 430881; (Conf 1892/82, mass n 419736).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)