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Sez. 5, Sentenza n. 5525 del 18/11/1999 Cc. (dep. 14/01/2000) Rv. 215569 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Commercio di prodotti con segni falsi - Concorso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215569-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Tra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi e quello di ricettazione intercorre rapporto di specialità, dal momento che la fattispecie criminosa di cui all'art 474 cod.pen., avendo natura plurioffensiva, è posta a tutela, oltre che della fede pubblica, anche del patrimonio.La norma incriminatrice, infatti, mira anche ad assicurare la protezione del monopolio sull'opera e sul marchio. Pertanto, le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti costituiscono antefatto non punibile, in quanto presupposto necessario della detenzione per la vendita, condotta questa ultima che il legislatore ha ritenuto sufficiente incriminare, per assicurare la tutela penalistica dei consumatori e, ad un tempo, dei titolari dei diritti patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)