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Sez. 5, Sentenza n. 25143 del 12/03/2001 Cc. (dep. 20/06/2001) Rv. 219472 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Delitti contro la fede pubblica - Natura plurioffensiva - Necessità che sia dato avviso anche alla persona offesa denunziante che ne abbia fatto richiesta - Differenza dai reati contro la amministrazione della giustizia.
Stato
decisa il 2001-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219472-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

In tema di delitti contro la fede pubblica, la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione può competere anche al denunziante. Tale categoria di reati infatti, essendo idonea a ledere anche la sfera giuridica dei soggetti nei cui confronti l'atto, il documento o la falsa dichiarazione vengono fatti valere, ha carattere plurioffensivo, che li rende non assimilabili, sotto tale profilo, ai delitti contro la amministrazione della giustizia. Questi ultimi, integrano fattispecie lesive dell'interesse della collettività al corretto procedere della giurisdizione, con la conseguenza che l'interesse del privato può assumere rilievo solo riflesso e mediato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)