Sez. 4, Sentenza n. 45809 del 27/06/2017 Ud. (dep. 05/10/2017) Rv. 271054 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Deterioramento del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni intercettate - Inutilizzabilità - Esclusione - Prova del contenuto dei colloqui con altro mezzo - Possibilità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, il deterioramento del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni captate non comporta alcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata rispettata la formalità della registrazione voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentata "aliunde", utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo surrogatorio. (Fattispecie relativa alla cancellazione degli originali delle registrazioni sul server della procura, in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di autorizzare le parti all'utilizzo dei brogliacci per le contestazioni in sede di esame del verbalizzante sul contenuto delle intercettazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)