Sez. 2, Sentenza n. 44327 del 11/11/2010 Ud. (dep. 16/12/2010) Rv. 248909 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Deterioramento del supporto magnetico su cui siano state originariamente memorizzate le conversazioni - Inutilizzabilità del contenuto dei colloqui documentato "aliunde" - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, nel caso in cui il supporto magnetico, su cui siano state originariamente memorizzate le conversazioni intercettate, risulti deteriorato, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentato "aliunde", poichè solo la mancata memorizzazione dei colloqui per omessa registrazione rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzato, e inutilizzabile l'acquisizione del contenuto dei colloqui altrimenti compiuta, attraverso annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)