Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 15/06/2012 (Rv. 623035 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Domanda - Termine di proponibilità - Decorrenza - Decisioni in materia pensionistica della Corte dei Conti pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali - Esperibilità della revocazione di cui all'art. 68, lett. a), del r.d. n. 1038 del 1933 - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove la violazione del termine di ragionevole durata del processo si verifichi in un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti e definito con sentenza della sezione regionale contro la quale non sia proposto appello, il termine di decadenza per proporre la domanda di cui all'art. 4 della citata legge n. 89 del 2001 decorre dalla data di scadenza del termine per proporre appello, poiché, al compimento di quest'ultimo, la sentenza pronunciata dalla predetta sezione, al pari di quella del giudice ordinario, acquista autorità di cosa giudicata formale ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., non potendo essere più impugnata con un mezzo ordinario, in quanto il rimedio di revocazione ordinaria previsto dall'art. 68, lett. a) del r.d. 12 luglio 1933, n. 1214 è esperibile solo nei confronti delle sentenze emesse in unico grado o in grado di appello, mentre l'errore di fatto revocatorio relativo ad una sentenza appellabile, in applicazione dei principi generali, si converte in motivo di nullità del provvedimento che deve essere dedotto proprio con l'appello.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1933 num. 1214 art. 68, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)