diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8917 del 04/06/2012 (Rv. 623030 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Giudizio pensionistico - Violazione del termine di durata ragionevole - Sentenza di primo grado della sezione regionale della Corte dei Conti - Termine di decadenza ex art. 4 della legge citata - Decorrenza - Perenzione del termine per proporre appello - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623030-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, se la violazione del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, definito in primo grado con sentenza della sezione regionale nei confronti della quale non sia stato proposto appello alla sezione centrale, anche nel caso in cui sia ipotizzabile e sia stata in concreto proposta revocazione ordinaria per errore di fatto (ai sensi dell'art. 68, lettera a), del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) in pendenza del termine di appello, il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001 decorre dalla scadenza di quello per proporre appello, con conseguente formazione della cosa giudicata formale. Invero, ai sensi dell'art. 396 cod. proc. civ., da intendersi richiamato dall'art. 26 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nei confronti della sentenza di primo grado è esperibile solo la revocazione straordinaria, e non quella ordinaria, dal momento che tale vizio si converte in motivo di nullità deducibile soltanto con l'appello.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 68 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)