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Sez. 1, Sentenza n. 15778 del 02/07/2010 (Rv. 613926 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti - Violazione del termine di ragionevole durata - Domanda di equa riparazione - Termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 - Decorrenza - Sentenza di appello suscettibile di revocazione ordinaria - Scadenza del termine ex art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934 - Sentenza di appello impugnabile con revocazione straordinaria - Data della pronuncia.
Stato
decisa il 2010-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613926-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, ove la violazione del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio in materia pensionistica svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, la sentenza di appello che sia ancora suscettibile di revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 68, lett. a), del r.d. n. 1214 del 1934 diviene inoppugnabile, ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 della legge n. 89 cit., soltanto con lo scadere del termine di tre anni previsto per la proposizione di tale impugnazione, mentre nei casi in cui sia proponibile la revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 68, lett. b), c) e d) del medesimo r.d., la sentenza deve considerarsi definitiva fin dal momento della pronuncia.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 68, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)