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Sez. 1, Sentenza n. 4040 del 06/11/1976 (Rv. 382706 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORME - CONTRATTO RATIFICANDO - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - FORMA DELLA RELATIVA RATIFICA - FACTA CONCLUDENTIA - DEDUCIBILITA DA ATTI SCRITTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382706-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORME - CONTRATTO RATIFICANDO - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - FORMA DELLA RELATIVA RATIFICA - FACTA CONCLUDENTIA - DEDUCIBILITA DA ATTI SCRITTI - NECESSITA.*

La dichiarazione di ratifica del contratto concluso da rappresentante senza poteri, ad eccezione del caso in cui per il contratto da ratificare sia richiesto l'atto scritto ad substantiam, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera espressa, ma puo risultare per facta concludentia, e cioe attraverso un comportamento del dominus negotii da cui sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato di chi abbia assunto l'iniziativa a nome di lui, pur in assenza dei relativi poteri rappresentativi. Tuttavia, quando per il contratto da ratificare sia richiesta, come per il contratto di coassicurazione, lo scritto ad probationem (artt 1911, 1888 cod civ), la relativa ratifica esige a questo effetto la medesima Forma (art 1399, primo comma, cod civ), con la conseguenza che, pur potendo la ratifica essere validamente manifestata per facta concludentia, questi fatti debbono risultare da Atti scritti, ai quali soltanto rimane, quindi, ristretta l'utilizzazione probatoria. (V 1321/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)