Sez. L, Sentenza n. 996 del 19/01/2005 (Rv. 579272 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Elemento dimensionale dell'azienda - Mancata contestazione del fatto da parte del datore di lavoro - Conseguenze - Onere probatorio del requisito dimensionale gravante sul dipendente - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di licenziamento individuale, il lavoratore che chieda di usufruire della tutela reale apprestata dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non ha l'onere di provare il requisito dimensionale dell'impresa in cui era inserito nel caso in cui tale dato non venga contestato dal datore di lavoro, in quanto nel rito del lavoro la mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a ritenere sussistenti i fatti stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)