Sez. L, Sentenza n. 881 del 18/01/2005 (Rv. 579274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Requisito dimensionale - Onere probatorio relativo gravante sul lavoratore - Rinuncia alla eccezione da parte del procuratore del datore di lavoro - Conseguenze - Esenzione dall'onere probatorio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di licenziamento individuale, l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito dimensionale posto dall'art. 35 della legge n. 300 del 1970 grava sul lavoratore che, assumendo di essere stato illegittimamente licenziato, invochi la tutela prevista dall'art. 18 della medesima legge; tuttavia, qualora il procuratore del datore di lavoro rinunci - con atto che rientra nei suoi poteri, essendo una semplice modifica delle conclusioni precedentemente formulate e non integrando una rinunzia agli atti del giudizio - all'eccezione di mancato raggiungimento del requisito dimensionale da parte dell'impresa, tale dato diviene non contestato, ed il giudice è tenuto a ritenerlo come sussistente.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)