Sez. 3, Sentenza n. 6959 del 22/05/2001 (Rv. 546873 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Distinzione tra avvocato e procuratore - Soppressione ed iscrizione in un medesimo albo, per effetto degli artt. 1 e 6 legge 27/1997 - Conseguenze - Abrogazione implicita dell'art. 82 R.D. 37/1934 o sospetto di incostituzionalità di detta norma per violazione degli artt. 35 e 41 Costituzione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO
Gli artt. 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati, prescrivendo l'iscrizione in un unico albo per entrambi, non ha eliminato l'attività procuratoria, né di conseguenza ha, implicitamente, abrogato l'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma del quale, se il procuratore, assegnato fuori della circoscrizione del Tribunale ove ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio, esso si intende eletto presso la cancelleria della autorità giudiziaria adita. Nè tale disposizione può esser sospettata di incostituzionalità per violazione degli articoli 35 o 41 della Costituzione, in quanto non determina né una compressione del diritto del difensore ad organizzare liberamente il proprio lavoro, né una limitazione della sua attività economica, sotto il profilo del relativo onere aggiuntivo a carico della parte che lo ha scelto, avendo il legislatore, nella sua discrezionalità, preferito addossarlo a quest'ultima anziché alla controparte, esonerandola dai maggiori costi delle notifiche fuori circondario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 1, Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Regio Decr. Legisl. 27/11/1933 num. 1578 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 27/11/1933 num. 1578 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)