Sez. L, Sentenza n. 2626 del 11/02/2004 (Rv. 570046 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Distinzione tra avvocato e procuratore - Soppressione e iscrizione in un medesimo albo, per effetto degli artt. 1 e 6 legge n. 27 del 1927 - Conseguenze - Abrogazione implicita dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934 - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO
Gli artt. 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati e prescrivendo l'iscrizione in un unico albo per entrambi, non hanno eliminato l'attività procuratoria, né, conseguentemente, hanno implicitamente abrogato l'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, a norma del quale, se il procuratore, assegnato fuori della circoscrizione del Tribunale ove ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio, esso si intende eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1997 num. 27 art. 1, Legge 24/02/1997 num. 27 art. 7, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)