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Sez. 1, Ordinanza n. 6692 del 09/05/2002 (Rv. 554284 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO | Distinzione tra avvocato e procuratore - Soppressione per effetto degli artt. 1 e 6 legge 27/1997 - Conseguente abrogazione implicita dell'art. 82 R.D. 37/1934 - Esclusione - Attività "extra districtum" - Mancata elezione di domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito - Conseguenze - Esecuzione delle notificazioni e comunicazioni presso la cancelleria di detto giudice.
Stato
decisa il 2002-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554284-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO

Ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - applicabile anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati, prescrivendo l'iscrizione in un unico albo per entrambi, non ha eliminato, però, l'attività procuratoria - quando il procuratore della parte esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, e non ha provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, le notificazioni e comunicazioni vanno effettuate al procuratore medesimo presso la cancelleria di detto giudice.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 1, Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)