Sez. 1, Sentenza n. 550 del 30/01/1995 Cc. (dep. 05/04/1995) Rv. 200790 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Liberazione anticipata - Differenze in ordine alla partecipazione alla spesa di rieducazione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Mentre per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della semilibertà si richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, il condannato abbia concretamente e positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante, per la concessione della liberazione anticipata, invece, è sufficiente la predetta partecipazione, a prescindere dai risultati della stessa, la quale va desunta, autonomamente per ogni singolo semestre e a norma dell'art. 94 comma secondo d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431, dall'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e dall'atteggiamento tenuto nei riguardi degli operatori penitenziari, dei compagni di detenzione e dei familiari. Tutto ciò non impedisce al giudice di merito di valutare certi comportamenti (e segnatamente la persistenza di collegamenti con l'ambiente malavitosi di appartenenza) come sintomo di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, ma siffatto convincimento va compiutamente motivato con correttezza logica e in stretta aderenza ai principi sopra richiamati. In ogni caso, il giudizio deve essere ancorato ad elementi concreti e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, e perciò incontrollabili, della polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)