Sez. L, Sentenza n. 10668 del 15/05/2014 (Rv. 630783 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Impugnazione di sanzione disciplinare - Fissazione dell'udienza di discussione successivamente al biennio di efficacia della sanzione disciplinare - Carenza di interesse del lavoratore - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In materia disciplinare, il termine biennale di efficacia delle sanzioni, di cui all'art. 7, ottavo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, non può ritenersi decorso qualora il lavoratore abbia impugnato la sanzione prima del biennio, mediante deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Ne consegue che permane in capo al lavoratore l'interesse ad agire, anche se l'udienza di discussione sia fissata oltre due anni dopo l'irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)