Sez. 2, Sentenza n. 5081 del 23/07/1983 (Rv. 429940 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - DIRITTI DEL VICINO - CHIUSURA CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - DIRITTI DEL VICINO - CHIUSURA CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 902 cod. civ., l'apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni del precedente art. 901, ed è soggetta al relativo regime. Il vicino, pertanto, ha il diritto, previsto dal secondo comma del citato art. 902, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle indicate prescrizioni, ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiandovi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza (come previsto dallo art. 904 cod. civ.), ma non anche di chiuderla con modalità diverse da quelle consentite dalla disciplina delle luci (nella specie, addossandovi tavole di legno). (V 2107/75, mass n 375850; (V 591/69, mass n 338794; (V 1868/66, mass n 323638).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)