Sez. 3, Sentenza n. 24201 del 25/05/2005 Ud. (dep. 27/06/2005) Rv. 231948 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Disposizioni regionali - Legge Regione Sicilia n. 37 del 1985 - Impianto di prefabbricati ad uso non abitativo - Realizzazione di complesso non precario - Permesso di costruire - Necessità - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, la disposizione della Legge Regione Sicilia 10 agosto 1985 n. 37, come modificata dalla Legge Regione Sicilia 15 maggio 1986 n. 26, ai sensi della quale non occorre il permesso di costruire per l'impianto di prefabbricati non adibiti ad uso abitativo, deve essere limitata ai soli manufatti precari, atteso il necessario coordinamento con la normativa statale, con i cui principi generali le disposizioni regionali non possono collidere. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato come la realizzazione di più opere, che singolarmente considerate non avrebbero richiesto il rilascio del permesso di costruire, integrate in modo da realizzare un complesso edilizio non precario, in difetto del preventivo provvedimento autorizzatorio, configura il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 37 art. 5 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/1986 num. 26 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)