Sez. 3, Sentenza n. 11132 del 15/02/2008 Ud. (dep. 12/03/2008) Rv. 239072 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Opere abusive - Sanatoria prevista dalla legge nazionale - Sanatoria "speciale" prevista dalla Legge Reg. Sicilia - Effetto estintivo del reato edilizio - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia, la "speciale" sanatoria prevista dall'art. 18, comma quarto, della L. Reg. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 per taluni interventi edilizi (norma che consente il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti, previa concessione edilizia, anche tacitamente assentita, o denuncia di inizio attività) è inidonea a produrre l'effetto estintivo del reato edilizio, in quanto tale effetto consegue unicamente al rilascio della concessione o permesso di costruire in sanatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 16/04/2003 num. 4 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 16/04/2003 num. 4 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)