Sez. 3, Sentenza n. 6814 del 11/01/2002 Ud. (dep. 20/02/2002) Rv. 221427 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni edilizie nella regione Sicilia - Opere realizzabili con semplice autorizzazione - Interpretazione delle disposizioni regionali in modo da non collidere con la legislazione nazionale - Necessità - Conseguenze sulla collocazione di manufatti prefabbricati.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia urbanistica, la disposizione di cui all'art. 5 della Legge Regione Sicilia 10 agosto 1985 n. 35, come modificata dalla legge Regione Sicilia 15 maggio 1986 n. 26, per la quale è assentibile con semplice autorizzazione la posa di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, deve essere interpretata in modo da non collidere con i principi fissati a livello nazionale e può pertanto applicarsi esclusivamente in relazione alla edificazione di manufatti precari, o aventi natura pertinenziale o di modeste dimensioni, andando diversamente a contrastare con il principio costituzionale dell'art. 117, pur come novellato dalla l. cost. n. 3 del 2001, atteso che la competenza regionale in materia urbanistica deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 37 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/1986 num. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)