diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3382 del 28/02/1997 Ud. (dep. 10/04/1997) Rv. 207409 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Individuazione fotografica - Utilizzabilità - Possibilità - Reato.
Stato
decisa il 1997-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207409-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

L'"individuazione" fotografica costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della "ricognizione" personale prevista dall'art 213 cod. proc. pen., legittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti - ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen.. In tal caso, infatti, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sè, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)