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Sez. 1, Sentenza n. 287 del 23/01/1985 (Rv. 438511 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO DEDOTTE DAL DEBITORE OPPONENTE - NATURA DI "CAUSA PETENDI" - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE PER CIRCOSTANZE DIVERSE - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - DEDUZIONI DI CIRCOSTANZE NUOVE IN SEDE DI DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438511-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO DEDOTTE DAL DEBITORE OPPONENTE - NATURA DI "CAUSA PETENDI" - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE PER CIRCOSTANZE DIVERSE - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - DEDUZIONI DI CIRCOSTANZE NUOVE IN SEDE DI DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, ove il debitore opponente assume, anche sostanzialmente, la veste di attore, le circostanze di fatto e di diritto, in relazione alle quali viene contestata la pretesa dell'amministrazione finanziaria, configurano la "causa petendi" della domanda. Pertanto, deve ritenersi precluso al giudice di accogliere l'opposizione per circostanze diverse da quelle fatte valere dall'opponente, ricorrendo altrimenti il vizio di extrapetizione, e deve negarsi all'opponente la possibilità di invocare circostanze nuove per la prima volta all'udienza di discussione di primo grado od in Sede d'appello. (V 554/79, mass n 396672; (V 2952/72, mass n 360700).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)