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Sez. 1, Sentenza n. 554 del 25/01/1979 (Rv. 396672 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - RAGIONI ADDOTTE A GIUSTIFICAZIONE DEL PETITUM - NATURA DI CAUSAE PETENDI - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DELL'OPPONENTE - NOVITA DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396672-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - RAGIONI ADDOTTE A GIUSTIFICAZIONE DEL PETITUM - NATURA DI CAUSAE PETENDI - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DELL'OPPONENTE - NOVITA DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA.*

Nell'opposizione ad ingiunzione fiscale, che apre l'adito ad un normale giudizio di cognizione, il contribuente e attore in accertamento negativo, sicche le ragioni che egli adduce a giustificazione del petitum, consistenti nella declaratoria di infondatezza della pretesa fiscale con conseguente disapplicazione della ingiunzione opposta, si qualificano come altrettante causae petendi, onde la possibilita di modifica o ampliamento in corso di causa e soggetta al regime, e ai limiti, della modificabilita della domanda durante il processo. Conseguentemente, l'opponente non puo far valere in appello quella prescrizione (nella specie dei Tributi dovuti) - irritualmente invocata in primo grado dopo la chiusura della discussione senza accettazione della controparte - concretando tale deduzione una domanda nuova inammissibile in appello. (V 2952/72, mass n 360700; (V 43/71, mass n 349359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)