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Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 18/02/2000 (Rv. 534101 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE | "Ricevute provvisorie" - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento del contenuto del contratto - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534101-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE

Nel contratto di assicurazione la forma scritta è richiesta dalla legge "ad probationem tantum". Ne consegue che, per determinare il contenuto oggettivo della polizza, il giudice può fare utilmente riferimento anche alle indicazioni contenute nelle "ricevute provvisorie" rilasciate, a fronte del pagamento del premio, dall'agente munito del potere di rappresentanza (nella specie, l'estensione della copertura assicurativa di un trasporto di merci per via marittima risultava estesa all'evento furto soltanto in base alla ricevuta provvisoria, mentre di tale rischio non era menzione nella polizza vera e propria. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la copertura assicurativa dell'evento furto, sulla base della omessa indicazione di esso nella polizza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)