Sez. 5, Sentenza n. 7453 del 16/10/2013 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 259530 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI | Pena pecuniaria - Limite minimo fissato dall'art. 24 cod. pen. - Rispetto - Anche in caso di riduzioni per le attenuanti e per il rito - Necessità.
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI
Il limite minimo di Euro 50, 00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, l. 15 luglio 2009, n. 94, è inderogabile anche quando il giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)