Sez. 6, Sentenza n. 25588 del 05/02/2013 Cc. (dep. 11/06/2013) Rv. 256807 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI | Pena pecuniaria - Limite minimo fissato dall'art. 24 cod. pen. - Rispetto - Anche in caso di riduzioni per attenuanti e per il rito - Necessità - Fattispecie.
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI
Il limite minimo di Euro 50, 00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, L.15 luglio 2009, n. 94, è inderogabile anche quando il giudice applichi le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di applicazione di pena su richiesta che, per il reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen., aveva irrogato una multa di importo inferiore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 24, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)