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Sez. 2, Sentenza n. 8881 del 03/07/2000 (Rv. 538186 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Necessità di approvazione scritta in forma specifica - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538186-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La clausola risolutiva espressa, alla quale va equiparata quella relativa al termine essenziale, non deve essere approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. in quanto non particolarmente onerosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)