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Sez. L, Sentenza n. 2034 del 21/03/1986 (Rv. 445233 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI NON VALIDI ERGA OMNES - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445233-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI NON VALIDI ERGA OMNES - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole dei contratti collettivi postcorporativi (non resi efficaci erga omnes) si traduce in un accertamento dell'effettiva volontà delle parti stipulanti ed è, pertanto, insindacabile in Sede di legittimità ove condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale, nonché sorretta da motivazione esauriente e priva di vizi logici o giuridici. (nella specie il giudice del merito aveva interpretato gli artt. 18 e 19 CCNL 29 marzo 1976 per i dipendenti dell'ENEL nel senso che i benefici ivi previsti, ossia il riconoscimento di un'anzianità convenzionale ai fini dei relativi scatti, riguardasse i lavoratori che avessero conseguito un determinato titolo di studio non solo in costanza del servizio presso l'ENEL, ma anche mentre erano in servizio presso le imprese nazionalizzate; la S.C. ha confermato tale pronuncia). (V 4277/81, mass n 414953; (V 3351/80, mass n 407149).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 29/03/1976 num. 18, Contr. Coll. 29/03/1976 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)