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Sez. L, Sentenza n. 4277 del 01/07/1981 (Rv. 414953 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1981-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414953-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole dei contratti collettivi postcorporativi (non resi efficaci erga omnes) si traduce in un accertamento dell'effettiva volonta delle parti stipulanti ed e, pertanto, insindacabile in Sede di legittimita, ove condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale nonche sorretta da motivazione esauriente e priva di vizi logici o giuridici. (principio enunciato in tema d'interpretazione delle Disposizioni collettive - e, in particolare, dell'art 17 del CCNL 11 giugno 1970 - riguardanti l'indennita per titolo di studio a favore dei dipendenti dell'ENEL). (V 3351/80, mass n 407149; (V 2869/80, mass n 406615; (Conf 738/79, mass n 396913; (Conf 3792/78, mass n 393340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)